ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

A chi è rivolto:
Prestazione a sostegno del reddito introdotta invia speimentale per gli anni 2021-2023
Requisiti:
prestazione per i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/1995
Scadenza:
31-10-2022

Beneficiari

Sono beneficiari della prestazione ISCRO i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Requisiti

l’ISCRO è riconosciuta ai lavoratori in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di Inclusione di cui al D.L. n. 48/2023;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000,00 euro, per l’anno 2024;

e) Regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) Titolarità di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Misura

L’indennità ISCRO, può essere richiesta una sola volta nel triennio per una durata massima di sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’indennità ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e non può superare l’importo mensile di 800,00 euro, per l’anno 2024.

La prestazione concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR

Incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le prestazioni pensionistiche, l’ISCRO è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

è incompatibile inoltre, con la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Presentazione della domanda

La domanda di ISCRO può essere presentata dal 1° maggio al 31 ottobre dell’anno di riferimento.

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