Novembre 11, 2025

Pace Contributiva 2024-2025: riscattare i periodi contributivi “vuoti”

Scade il 31 dicembre 2025 la misura sperimentale, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024-2025, che permette di riscattare i periodi non coperti da contribuzione, comunemente nota come “Pace Contributiva”.

Chi sono i soggetti beneficiari

La facoltà di riscatto è riconosciuta esclusivamente a quei lavoratori che rientrano nella definizione di “contributivi puri”, quindi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

A tal fine, si considerano tutte le tipologie di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditate in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, incluse le Casse per i liberi professionisti, o in regimi previdenziali esteri.

L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere senza interessi.

Possono beneficiare della “Pace Contributiva”:

  • Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata.
  • I superstiti degli iscritti, che possono presentare la domanda per incrementare la posizione assicurativa del defunto.

È fondamentale che i soggetti interessati non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto in qualsiasi Gestione obbligatoria.

Periodi riscattabili e durata massima

La misura consente di riscattare un massimo di cinque anni, anche non continuativi, di periodi scoperti da contribuzione.

I periodi ammissibili devono collocarsi:

  • in epoca successiva al 31 dicembre 1995;
  • in epoca precedente al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Legge n. 213/2023);
  • devono essere compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato nelle gestioni richiamate.

Non è possibile esercitare la facoltà di riscatto per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo, anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In queste situazioni, è necessario ricorrere ad altri istituti previsti dalla normativa vigente, come la regolarizzazione contributiva o la costituzione di rendita vitalizia.

Onere di riscatto e modalità di versamento

L’anzianità contributiva acquisita è utile sia per il conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della relativa misura. Il periodo riscattato è parificato a periodi di lavoro.

L’onere è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” (sistema contributivo). Si applica l’aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) vigente alla data della domanda nella gestione in cui si opera il riscatto. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

L’onere può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione è preclusa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Vantaggi fiscali

Per le domande presentate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. A differenza della precedente misura, non è prevista la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2025

Perché rivolgersi al Patronato è essenziale?

La reintroduzione e l’applicazione della Pace Contributiva pur essendo un’opportunità richiede un’analisi complessa della posizione assicurativa del richiedente.

La presentazione della domanda (che va effettuata esclusivamente in via telematica entro il 31 dicembre 2025) richiede la verifica rigorosa di tutti i requisiti, tra cui:

  • Assenza di anzianità contributiva antecedente al 1996: Una verifica errata può portare all’annullamento d’ufficio del riscatto.
  • Corretta individuazione dei periodi scoperti: È necessario assicurarsi che i periodi da riscattare non siano già coperti da altra contribuzione e che si collochino correttamente tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo.

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