Che cos’è
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
L’assegno ha durata triennale: al termine dei 3 anni, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’INPS di sottoporre l’assegno a revisione: in qualsiasi momento, quindi, l’Ente può disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all’erogazione della prestazione economica.
Al compimento dell’età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio dall’INPS in pensione di vecchiaia.
A chi è rivolto
L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori:
- dipendenti del settore privato,
- autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri),
- iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria,
- iscritti alla Gestione separata.
Requisiti
I requisiti sanitari richiesti per poter presentare la domanda di assegno ordinario di invalidità sono i seguenti:
- capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, accertata da una Commissione Medico-Legale dell’INPS.
I requisiti amministrativi richiesti, sono, invece:
- almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Per perfezionare tale requisito contributivo minimo, può essere utilizzata tutta la contribuzione ed anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia.
Cumulabilità
L’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma, in tali ipotesi, è prevista una riduzione:
- del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
È prevista una ulteriore trattenuta che dipende dall’anzianità contributiva e vale per chi ha meno di 40 anni di contributi. In questo caso, la riduzione sarà pari:
- in presenza di lavoro dipendente, al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo e comunque entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti;
- in presenza di lavoro autonomo, al 30% della quota che eccede il trattamento minimo ma non potrà essere superiore al 30% del reddito prodotto.
Come richiederlo
Alla domanda va allegato il modello SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante.
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.
Termini di presentazione
L’assegno ordinario di invalidità decorre, generalmente, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell’assegno sia presentata nei 120 giorni successivi al termine di fruizione della prestazione, l’assegno potrà essere confermato ma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.