Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità INPS

L'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa INPS spetta ai titolari di pensione di inabilità INPS che si trovano nell'impossibilità di deambulare e hanno necessità di assistenza continua.
A chi è rivolto:
L'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa può essere richiesto dai titolari di pensione di inabilità INPS
Requisiti:
La domanda può essere presentata da coloro che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di assistenza continua.

Che cos’è

L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa spetta ai titolari di pensione di inabilità.

L’importo varia annualmente. Per il 2023, l’importo erogato è pari a euro 632,94.

A chi è rivolto

L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa può essere richiesto dai titolari di pensione di inabilità che si trovano nell‘impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di assistenza continua.

L’assegno mensile può essere richiesto anche nel caso in cui il titolare di pensione di inabilità abbia già compiuto l’età della pensione di vecchiaia.

Compatibilità

L’assegno:

– non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

– è incompatibile con l’assegno mensile corrisposto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;

– è ridotto se il richiedente fruisce di una analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria.

Come richiederlo

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite l’assistenza dei nostri uffici: seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

Termini di presentazione

L’assegno spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di perfezionamento dei requisiti se insorti successivamente a tale data nel corso del procedimento amministrativo.

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