Sono stati definiti con decreto del Ministero del Lavoro i criteri per individuare i beneficiari del contributo in favore di genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.
I criteri per accedere alla misura sono:
“Genitore disoccupato”, la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo.
“Genitore monoreddito”, colui che riceve reddito esclusivamente dallo svolgimento dell’attività lavorativa, nonostante questa “sia prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro” oppure che percepisce “un trattamento pensionistico previdenziale”, con l’esclusione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Non fa parte del reddito l’eventuale proprietà della casa di abitazione.
“Nucleo familiare monoparentale”, il nucleo composto da uno solo dei genitori con uno o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Ad esempio genitori divorziati, vedovi o single.
“Figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento”: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.
Possono accedere al contributo coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- ISEE in corso di validità non superiore a 3 mila euro;
- essere disoccupati o monoreddito, facenti parte di un nucleo familiare monoparentale;
- appartenere ad un nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) in cui siano presenti figli a carico con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.
Il sussidio è riconosciuto dall’INPS per un importo pari a 150 euro mensili, a partire dal mese di gennaio e per l’intera annualità.
Per i genitori con due o più figli a carico, in possesso di una disabilità non inferiore al 60%, il contributo è pari, rispettivamente, a 300 euro ed a 500 euro mensili complessivi.
Più in particolare il contributo sarà così articolato:
- 150 euro mensili per un figlio con disabilità;
- 300 euro mensili per due figli con disabilità;
- 500 euro mensili per più di due figli con disabilità.
Il contributo mensile, per espressa disposizione ministeriale, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario ed è altresì cumulabile con il Reddito di cittadinanza.
Il beneficiario decade dal sussidio in mancanza di uno dei requisiti previsti, ovvero per una o più delle seguenti cause: decesso del figlio; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del figlio a terzi. Il genitore è tenuto a segnalare immediatamente all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza.
Per le indicazioni operative, anche ai fini dell’invio della relativa domanda, che potrà essere fatta presso i Patronati occorre attendere le istruzioni dell’INPS.