Ottobre 12, 2021

Naspi, con il Sostegni bis importo pieno per tutto l’anno. Ma non c’è proroga al Rem

Novità per la Naspi: è sospeso sino a fine anno il meccanismo di riduzione dell’importo. Lo prevede il decreto Sostegni bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.

Dal primo di giugno 2021, dunque, sarà sospeso il cosiddetto decalage, ossia la riduzione del 3 per cento mensile, dal quarto mese in poi, dell’assegno di disoccupazione. Le nuove prestazioni decorrenti da giugno e fino a fine settembre saranno sottoposte alla stessa regola. Contemporaneamente però il decreto non prevede la la proroga Rem per gli ex Naspi.

Il primo decreto Sostegni aveva semplificato i requisiti per l’accesso al reddito di emergenza da parte dei titolari di indennità di disoccupazione scaduta. Un’agevolazione non confermata dal Sostegni bis. Approfondiamo insieme cos’è la Naspi e a chi spetta.

Che cos’è la Naspi?

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 22 del 4 marzo 2015. È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, dal 1° maggio 2015.

Quando viene erogata?

La Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione della prestazione di disoccupazione, per un massimo di 2 anni. La Naspi è erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa sia presentata dopo l’ottavo giorno.

Novità 2021

L’articolo 16 del Decreto Sostegni prevede che per il periodo compreso fra il 23 marzo e il 31 dicembre 2021, la Naspi venga riconosciuta a tutti coloro che abbiano perso il lavoro, risultino disoccupati e cha abbiano 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti al periodo di disoccupazione. Non è richiesto pertanto, nei requisiti di accesso alla prestazione, che siano perfezionate le 30 giornate di lavoro effettivo nei 123 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

A chi spetta?

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Restano esclusi invece:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Quando viene sospesa?

La Naspi prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di un’attività autonoma o parasubordinata, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa:

  • non superi euro 8mila (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività parasubordinata;
  • sia inferiore a euro 4.800 nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale

In tutti i casi l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto.

La Naspi decade qualora si instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale.

Nel caso invece, il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Quando decade?

La Naspi decade nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni; inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi
La domanda e l’aiuto del Patronato Epasa-Itaco

Per presentare domanda di disoccupazione e richiedere la Naspi sarà necessario compilare ed inviare il modulo INPS dedicato. La pratica può essere preparata e inoltrata tramite Patronato, gratuitamente. Collegandosi al sito www.epasa-itaco.it è possibile prendere un appuntamento con un operatore professionista che si occuperà di verificare i requisiti, preparare la domanda e seguirne gli esiti.

Non è richiesto, pertanto, nei requisiti di accesso alla prestazione, che siano perfezionate le 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.