Che cos’è
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l’assegno unico per i figli minori affianca l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Viene definito assegno temporaneo – o ponte – perché dal 1° gennaio 2022 le due misure (ANF e Assegno temporaneo) verranno unificate in una sola. L’ammontare dell’assegno è determinato in base al rapporto tra l’ISEE del nucleo familiare e il numero di figli minori presenti.
Gli importi mensili sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Chi può richiederlo
Questo assegno spetta alle famiglie con figli fino a 18 anni, che non hanno diritto all’ANF (assegno unico familiare) e quindi, ad esempio, a quelle famiglie il cui reddito viene prodotto, anche esclusivamente, da un lavoro autonomo, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, partite IVA, ecc.
Può essere inoltre richiesto dai disoccupati non indennizzati, cioè che non stanno percependo alcuna indennità dalla disoccupazione (Naspi).
Quali sono i requisiti
Ha diritto all’assegno unico chi ha un ISEE non superiore a 50mila euro annui e, allo stesso tempo, è:
- cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, oppure titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- domiciliato e residente in Italia e con figli a carico fino a 18 anni
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Con quali altri sostegni al reddito è compatibile
Può richiedere l’assegno unico 2021 anche chi usufruisce del Reddito di cittadinanza o altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’assegno può inoltre essere richiesto anche da chi già riceve:
- il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- l’assegno di natalità
- il premio alla nascita
- il fondo di sostegno alla natalità.
Come richiedere l’assegno unico/temporaneo
Per presentare la domanda, sono necessari:
- un documento di identità
- l’IBAN
- l’ISEE in corso di validità (vedi FAQ)
La domanda potrà essere inoltrata per via telematica all’Inps direttamente dal patronato.
Termini di presentazione
- Termine presentazione domanda: 31/12/2021
- Termine presentazione domanda arretrati: 31/10/2021
Non ti è chiaro se puoi avere diritto dell’assegno unico?
Hai guardato le nostre FAQ?
L’assegno temporaneo ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Il nucleo familiare richiedente deve possedere una soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50 mila euro annui.
L’assegno è determinato in relazione alle soglie ISEE: l’importo dell’assegno diminuisce all’aumentare del livello della soglia stessa.
Gli importi sono calcolati su base mensile, anche in relazione al numero dei figli.
Se il nucleo è composto da più di due figli, l’importo viene aumentato del 30% per ciascun figlio.
Se nel nucleo familiare è presente un figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro, per ciascun figlio con disabilità.
Per i nuclei composti da genitori regolarmente coniugati, l’importo dell’assegno viene erogato direttamente al richiedente, ma potrà essere ripartito in pari misura tra i genitori, in caso di coppia coniugata che dispone di due conti corretti separati.
In caso di genitori separati, divorziati, con affidamento congiunto, oppure in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, l’assegno viene erogato nella misura del 50% per ogni genitore.
Al momento della presentazione della domanda è necessario possedere un ISEE minorenni calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013, di seguito riportato:
“Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
in questi due primi casi, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”.
Si precisa che in caso di nuclei composti da genitori coniugati l’indicatore minorenni coincide con l’ISEE ordinario.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’assegno è inoltre compatibile con:
1) il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
2) l’assegno di natalità;
3) il premio alla nascita;
4) il fondo di sostegno alla natalità;
5) assegni familiari per pensionati la cui pensione è liquidata dai fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM).
Ai percettori di Reddito di Cittadinanza l’assegno temporaneo sarà erogato d’ufficio dall’INPS e pertanto non dovranno presentare la domanda di assegno.
L’assegno sarà erogato congiuntamente al RdC, fino a concorrenza dell’importo, calcolato sottraendo dall’importo dell’assegno la parte di reddito di cittadinanza relativo ai figli minori che fanno parte del nucleo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Inps oppure presso i Patronati, secondo modalità stabilite dall’INPS.
Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 è assicurata l’erogazione del bonus arretrato (da luglio 2021), altrimenti il beneficio decorrerà dal mese di presentazione della domanda.
L’erogazione avverrà tramite accredito su Iban o con bonifico domiciliato.
La domanda dovrà essere inviata tassativamente entro il 31 dicembre 2021.