Che cos’è
Un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente)
Il contributo è riconosciuto laddove il genitore inadempiente, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, nel periodo di riferimento abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020, per una durata minima di novanta giorni, oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019
A chi è rivolto
Al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio, dei figli minori o dei figli maggiorenni portatori di handicap
Requisiti
Reddito relativo all’anno di mancata, o ridotta, corresponsione del mantenimento inferiore o uguale a 8.174,00 euro
Caratteristiche e compatibilità
Il contributo è corrisposto:
- in unica soluzione
- in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino ad un massimo di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità (fino ad esaurimento delle disponibilità del Fondo)
Come richiederlo
La domanda può essere presentata dal cittadino dal 12/02/2024 al 31/03/2024 accendo, nel sito INPS, al percorso: «Sostegni, Sussidi e Indennità»/«Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità»/nella sezione «Strumenti» selezionare la voce «Vedi tutti» /ricercare la voce «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche»/autenticazione SPID/«Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità nella erogazione dell’assegno di mantenimento»
In fase di compilazione della domanda è necessario:
– indicare gli anni, fra quelli interessati dall’emergenza COVID-19, in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente, in stato di bisogno, è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
– inserire i dati relativi all’altro genitore, e ai figli conviventi nel periodo di riferimento
– allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) attestante il diritto all’assegno di mantenimento
– in caso di figlio maggiorenne disabile, allegare l’attestazione della disabilità, qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010
Come viene erogato
La verifica dei requisiti è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ll contributo è corrisposto dall’INPS