Indennità disoccupazione lavoratori agricoli

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
A chi è rivolto:
Operai agricoli

Che cos’è

L’indennità di disoccupazione agricola è un’indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A chi è rivolto

La prestazione spetta a:

Requisiti

Misura

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

L’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2024 non può essere superiore a 1.321,53 euro.

Come richiederla

La domanda può essere presentata tramite il patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca su “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

Termini di presentazione

La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dal lavoro.

La procedura per la presentazione delle domande per l’anno 2023 sarà disponibile sulla piattaforma web dell’INPS dal 9 gennaio al 2 aprile 2024.

Le domande presentate oltre il 31 marzo non vengono prese in considerazione.

Novità anno 2023

Contemporaneamente alla domanda sarà possibile richiedere gli ANF con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2022, sostituiti dal mese di marzo 2022, dall’Assegno Unico e Universale.

Da quest’anno non potranno essere presentare domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui all’art. 2, Legge n, 240/84, i quali dall’anno 2022 potranno presentare domanda di NASpI.

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