Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

L'indennizzo per la cessazione di attività commerciale spetta a coloro svolgono determinate attività autonome e che cessano definitivamente il lavoro senza aver raggiunto e perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
A chi è rivolto:
L'indennizzo per la cessazione di attività commerciale spetta a coloro svolgono determinate attività autonome e che cessano definitivamente il lavoro senza aver raggiunto e perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Requisiti:
Per richiedere l'indennizzo per la cessazione di attività commerciale occorre cessare ogni attività lavorativa e non essere titolari di pensione di vecchiaia.

Che cos’è

L’indennizzo per la cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica che viene concessa a coloro che svolgono determinate attività autonome e che cessano definitivamente l’attività senza aver raggiunto e perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’indennizzo, che era stato introdotto per periodi temporanei dal D.Lgs. n. 207/1996, per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019, è divenuto una misura stabile e strutturale dal 1° gennaio 2019.

A chi è rivolto

Destinatari del beneficio sono esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

Tra i beneficiari rientrano anche:

L’indennizzo spetta ai soggetti sopra indicati che:

Decorrenza e durata

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

I periodi di godimento dell’indennizzo sono utili ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali e possono, quindi, essere assimilati a contribuzione figurativa per il diritto a pensione (non ai fini della misura).

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.

Compatibilità

La concessione dell’indennizzo è incompatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo (compresi i c.d. voucher). Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività lavorativa.

Come richiederlo

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

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