Beneficiari
Lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata, Parasubordinati o Lavoratori auotnomi non iscritti a Casse Professionali
Requisiti
I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, tenuti al versamento dall’aliquota contributiva piena comprensiva dello 0,72%, hanno diritto ad un indennizzo di malattia o degenza ospedaliera solo se in possesso di determinati requisiti:
1. Nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia devono essere stati versati almeno un mese di contributi nella Gestione Separata.
2. Nell’anno precedente l’inizio della malattia il reddito contributivo non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo annuo (per il 2023 il massimale è pari a 113.520,00 quindi il 70% è pari a € 79.464,00)
3. Sussistenza dell’attività lavorativa al momento dell’evento. Per le partite IVA, la sussistenza è verificata attraverso l’incrocio dei dati contenuti nella domanda telematica (volta ad ottenere la prestazione) inviata all’INPS e le dichiarazioni fiscali e/o l’apertura/chiusura della P.IVA (Circolare INPS n. 77/2013, p.to 3.4).
4. Effettiva astensione dal lavoro.
Indennità di malattia
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno e per un numero massimo di giorni pari a 1/6 (61 giorni) della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.
Il limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell’anno (Circolare INPS n. 76/2007)
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento
L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività,
fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
La prestazione è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità di degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla Gestione separata: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel D.M. 12.1.2001
Indennità per degenza ospedaliera
L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
I periodi di malattia “grave”, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell’indennità, alla degenza ospedaliera (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017).
Per gli eventi insorti nel 2024, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 79.464,00 euro (pari al 70% del massimale 2023, pari a 113.520,00 euro).
Ai fini dell’indennità si fa riferimento al massimale dell’anno di inizio della malattia.
Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, percentuali sull’importo stabilito di anno in anno dall’INPS, calcolato dividendo il massimale contributivo per 365.
Per l’anno 2024: euro 119.650,00/365 = 327,80 euro importo giornaliero su cui calcolare l’indennità.
Calcolo dell’indennità di malattia
La percentuale di calcolo della prestazione è pari al :
– 8%, dell’importo giornaliero se, nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
– 12%, dell’importo gornaliero se, nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
– 16%, dell’importo giornaliero se, nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
L’importo su cui calcolare la percentuale per l’anno 2024 è pari a 327,80
– 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
– 39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
– 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione
Calcolo indennità degenza ospedaliera o malattia “grave”
La percentuale di calcolo della prestazione è pari a:
– 16%, dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
– 24%, dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
– 32%, dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
L’importo su cui calcolare la percentuale per l’anno 2024 è pari a 327,80
– 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
– 78,67 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
– 104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio in caso di malattia
Fasce di reperibilità: per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Sanzioni per assenza non giustificata alla visita medica di controllo: mancato indennizzo delle giornate di malattia:
•per un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza
•per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza;
•per il totale dell’indennità dalla data della terza assenza non giustificata.
Cambio d’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi del certificato: obbligo di comunicazione con congruo anticipo al committente ed all’INPS utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto Sezione “Servizi Online” –“Sportello al cittadino per le VCM» (visite mediche di controllo)
Sospensione dei versamenti contributivi per malattia e infortunio
L’art. 14, comma 3, della Legge n.81/2017 ha introdotto la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo.
La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate pari a tre volte i mesi di sospensione.
Esempio:
Supponiamo una malattia pari a 5 mesi, le rate per il versamento dei contributi sospesi saranno 15
Modalità di accesso alla prestazione
La per accedere all’indennità di malattia è necessario che il certificato medico telematico sia trasmesso all’INPS dal medico curante.
La domanda deve essere inviata on line dal sito dell’INPS entro il termine di un anno calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia.
Il certificato telematico di degenza ospedaliera deve essere rilasciato dalla strutture ospedaliere
La domanda di degenza ospedaliera deve essere inviata on line entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di dimissioni
Il certificato telematico di malattia per malattie gravi (ex art. 8, co. 10, L. n. 81/2017) deve essere trasmesso dal medico curante.
La domanda deve essere presentata con il modello cartaceo (Mod. SR06) disponibile sul sito web dell’INPS, allegando ulteriore documentazione medica comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica, oppure la sussistenza delle grave patologia cronica in fase acuta o riacutizzata.