La misura è prevista dall’art.6 del D.L. 95/2025 (conv. con modif. dalla L. 8 agosto 2025, n. 118).
Che cos’è
E’ un beneficio destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che consiste in una integrazione al reddito pari a 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese, in cui è attivo un rapporto di lavoro o una attività autonoma nel corso del 2025.
Destinatari
Il Bonus spetta:
- alle madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- alle madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024).
Possono accedere al bonus le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.
Requisito economico (limite di reddito)
La somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 non deve superare i 40.000 euro. L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.
Date di presentazione
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 139/2025, quindi entro il 9 dicembre 2025 (dato che l’8 dicembre è un giorno festivo – v. Messaggio INPS n. 3289/2025), o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.
Modalità di erogazione
Il pagamento del Bonus avverrà in unica soluzione nel mese di dicembre 2025, o entro febbraio 2026 se la domanda sarà presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026.
Regime fiscale e non rilevanza ai fini ISEE
La nuova misura non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’art. 8 del T.U delle imposte sui redditi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Presentazione delle domande
La domanda può essere presentata tramite il patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca su “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.