La misura è prevista dall’art.6 del D.L. 95/2025 (conv. con modif. dalla L. 8 agosto 2025, n. 118).
Che cos’è
E’ un beneficio destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, che consiste in una integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese, in cui è attivo un rapporto di lavoro o una attività autonoma nel corso del 2026.
Destinatari
Il Bonus spetta:
- alle madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- alle madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024).
Possono accedere al bonus le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026.
Requisito economico (limite di reddito)
La somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 non deve superare i 40.000 euro. L’importo di 60 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2026, coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 720 euro annui.
Quando presentare la domanda?
Entro il 31 dicembre 2026
Modalità di erogazione
Il pagamento del Bonus avverrà in unica soluzione nel mese di dicembre 2026.
Regime fiscale e non rilevanza ai fini ISEE
La nuova misura non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’art. 8 del T.U delle imposte sui redditi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Presentazione delle domande
La domanda può essere presentata tramite il patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca su “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.
Rilascio funzionalità “Chiedi riesame” domanda
È stata attivata la procedura nel portale INPS che permette di richiedere la revisione delle domande presentate per il Nuovo bonus mamme che sono state respinte (per le quali è possibile chiedere il riesame dell’intera istanza),o accolte solo parzialmente (il riesame può essere richiesto solo per i singoli mesi in cui il bonus non è stato riconosciuto)
La richiesta di riesame deve essere presentata:
- entro 30 giorni dal 02 aprile 2026 (data di pubblicazione del Messaggio INPS);
- a regime, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di Respinta o Accolta con bonus non riconosciuto per uno o più mesi tra quelli richiesti nella domanda.
ATTENZIONE: È consentito presentare una sola richiesta di riesame per i mesi per i quali il bonus non è stato riconosciuto.