Pensione di vecchiaia del Fondo di Previdenza Generale ENPAM

La pensione di vecchiaia del Fondo di Previdenza Generale ENPAM si compone di due distinte voci: la Quota A spetta a tutti i medici iscritti all’albo professionale; la Quota B spetta solo ai medici che esercitano la libera professione.
A chi è rivolto:
La pensione di vecchiaia del Fondo di Previdenza Generale ENPAM può essere richiesta dal medico/odontoiatra.
Requisiti:
Occorre possedere il requisito dell’età anagrafica (68 anni).

A chi è rivolto

La pensione di vecchiaia, ordinaria o anticipata, spetta a medici/odontoiatri iscritti al Fondo di Previdenza Generale ENPAM, in possesso dei requisiti previsti.

Requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Quota A e Quota B)

a)  Iscrizione al Fondo di Previdenza Generale ENPAM;

b) età anagrafica, attualmente pari a 68 anni;

c) anzianità contributiva effettiva, riscattata e/o ricongiunta di almeno 5 anni;

d) non essere titolare di una pensione da totalizzazione o di invalidità a carico dell’Enpam.

Diverso requisito contributivo per il medico cancellato

Ha diritto alla pensione di vecchiaia anche l’iscritto/a cancellato/a o radiato/a dall’Albo professionale, a condizione di aver maturato presso il Fondo di Previdenza Generale un’anzianità contributiva effettiva, riscattata e/o ricongiunta di almeno 15 anni.

Pensione anticipata Quota A: requisiti

Per la Quota A, previa opzione per il sistema di calcolo contributivo, da esercitarsi entro e non oltre il mese di compimento del 65° anno di età, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, con i seguenti requisiti:

Pensione anticipata Quota B: requisiti

Può accedere alla pensione anticipata di Quota B, l’iscritto che ha compiuto 62 anni, ha maturato 30 anni di anzianità di laurea e 35 anni di contribuzione. Oppure, senza il requisito dell’età minima, l’iscritto che ha maturato 30 anni di anzianità di laurea e 42 anni di contribuzione. L’anzianità contributiva è calcolata tenendo conto dei periodi contributivi effettivi, riscattati e/o ricongiunti di tutte le gestioni dell’Enpam, tranne la Quota A, purché non coincidenti.

Decorrenza

Gestione Quota A

La pensione decorre dal mese successivo al compimento dell’età prevista per pensione di vecchiaia.

In caso di opzione per il sistema di calcolo contributivo, la pensione decorre dal mese successivo al compimento del 65° anno di età.

Gestione Quota B

La pensione decorre dal mese successivo a quello nel quale si presenta la domanda. È possibile chiedere di anticipare la decorrenza al mese successivo al compimento dell’età di vecchiaia.

Modalità di pagamento

La pensione di vecchiaia, per la Quota B, può anche essere ottenuta:

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata tramite il patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca su “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

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