Pensione di vecchiaia ENPAF

La pensione di vecchiaia per i farmacisti è regolata dall’art. 8 del Regolamento ENPAF. Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, si richiede un certo numero di anni di attività professionale.
A chi è rivolto:
Ai farmacisti iscritti all’ENPAF
Requisiti:
• 68 anni e 9 mesi di età • 30 anni di iscrizione e contribuzione • 20 anni di attività professionale

A chi è rivolto

Ai farmacisti iscritti all’ENPAF.

Requisiti

Il requisito dei 20 anni di attività professionale è richiesto ai farmacisti iscritti all’ENPAF dopo il 31/12/1994. Per chi a questa data risultava già iscritto ENPAF ed aveva meno di 45 anni, sono richiesti due anni di attività professionale ogni 3 di iscrizione e contribuzione successivi al 31/12/1994. Ad esempio, per un soggetto che si cancella nel 2024, gli anni di iscrizione successivi al 1994 sono 30: saranno richiesti pertanto 20 anni di attività professionale. Il requisito dell’attività professionale non è interrotto da eventuale morosità contributiva.

Compatibilità

Il pensionato di vecchiaia può mantenere l’iscrizione all’ENPAF. La contribuzione versata all’ente dopo il pensionamento genera un supplemento di pensione.

Decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata tramite il patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca su “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

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