Che cos’è
Prestazione economica integrativa della rendita in favore dei soggetti che necessitano di una assistenza personale continuativa a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali già riconosciuti.
L’assegno è corrisposto mensilmente, finché sussiste la necessità di ausilio.
E’ rivalutato ogni anno e non è soggetto a IRPEF.
A decorrere dal 1° luglio 2024 l’importo è fissato in 667,12 euro.
A chi è rivolto
Può essere richiesto dai titolari di rendita diretta.
Requisiti
Presupposti necessari per avere diritto alla prestazione:
-per gli infortuni accaduti e le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006:
- essere titolare di una rendita per inabilità permanente di grado pari al 100%, valutata secondo il sistema assicurativo T.U. 1124/1965 (ridotta capacità lavorativa);
- essere portatore di una o più delle seguenti menomazioni:
- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30), o più grave;
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori;
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore;
- alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
– per gli infortuni accaduti e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007:
- necessità di assistenza personale continuativa a causa di una delle condizioni patologiche sopra indicate, a prescindere dal raggiungimento di una inabilità permanente assoluta del 100%.
Durante i periodi di ricovero l’erogazione è sospesa.
Compatibilità
Non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici.
Come richiederlo
La domanda può essere presentata anche tramite il nostro patronato.
Seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.
Termini di presentazione
Può essere:
- erogato dall’INAIL in fase di accertamento delle menomazioni;
- richiesto dall’interessato con domanda corredata da certificazione medica attestante la correlazione tra la condizione di menomazione e l’evento lavorativo, entro tre anni dall’insorgenza del diritto.
Può essere concesso anche oltre il termine massimo di revisione della rendita.