Che cos’è
E’ una prestazione “una tantum” volta a fornire supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non assicurati all’INAIL, deceduti a causa di gravi infortuni mortali, avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo è stabilito annualmente con Decreto Ministeriale ed è proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare.
Sono esclusi gli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007 e le malattie professionali.
In aggiunta a tale beneficio, ai familiari del lavoratore assicurato è corrisposta un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge.
A chi è rivolto
-al coniuge/unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio;
-ai figli:
- fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
- figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.
In mancanza di tali soggetti:
-ai genitori, se a carico del lavoratore deceduto;
-ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.
Requisiti
Presupposto per l’erogazione è che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro.
Come richiederlo
La domanda può essere inviata anche tramite il nostro patronato.
Seleziona “Pratica in ufficio” per trovare la sede a te più vicina.
Termini di presentazione
La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’INAIL, e deve essere inviata entro 40 giorni dalla data del decesso.