Che cos’è
Il riscatto dei periodi assicurativi è una facoltà che viene concessa al lavoratore o al pensionato per coprire periodi privi di contribuzione per i quali:
- vi è stata una omissione nel versamento all’INPS dei contributi obbligatori che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento dei contributi;
- sia stata prevista l’introduzione di particolari disposizioni normative.
Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento dell’onere, il quale può essere versato in un’unica soluzione oppure in forma rateale.
I contributi da riscatto sono utili sia ai fini del diritto che della misura dei trattamenti pensionistici.
Chi può chiederlo
Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:
- i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.);
- gli iscritti ad una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla Gestione separata dei parasubordinati;
- gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’INPS.
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.
Quali sono i periodi che possono essere riscattati
– Periodi relativi a contributi non versati:
è consentito riscattare i periodi per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo in quanto prescritti, se i contributi risultano non versati:
1) dal datore di lavoro;
2) dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti o coadiutori; dal titolare Cd/Cm in favore dei familiari coadiuvanti;
3) dagli iscritti alla Gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.
– Periodi scoperti di contribuzione per i quali è consentito riscattare:
- il corso legale di laurea;
- attività svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- anni di praticantato effettuato dai promotori finanziari;
- periodi non lavorati successivi al 31 dicembre 1996, previsto da specifiche disposizioni di legge;
- periodi di lavoro con contratto part-time;
- periodi di LSU utili per il calcolo della misura della pensione;
- attività di co.co.co. per periodi antecedenti il 1° aprile 1996;
- servizio civile di volontariato;
- ulteriori periodi previsti da specifiche disposizioni normative.
Come richiederlo
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.