Incentivo all’autoimprenditorialità. Anticipo NASpI

Importo erogato dall'INPS ai percettori NASpI che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo
A chi è rivolto:
Beneficio rivolto ai percettori di NASpI
Requisiti:
Fruizione della prestazione NASpI

Il percettore di NASpI che voglia intraprendere una attività imprenditoriale può chiedere, a tal fine, l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione non ancora percepita, che verrà erogata in due rate del 70% e 30% dell’importo complessivo della NASpI: 

La seconda rata, inoltre, viene erogata previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità

Requisiti

Il beneficiario di NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, dell’importo complessivo della prestazione non ancora erogato come incentivo all’autoimprenditorialità per:

Come fare la domanda di anticipazione NASpI

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività che si intende avviare, oppure entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda NASpI, se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di NASpI.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesta l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività autonoma. Se l’attività richiede una specifica autorizzazione o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, è necessario dichiararne gli estremi del rilascio.

Tempistiche di lavorazione della domanda 

Il termine ordinario per la lavorazione della domanda è 30 giorni.

Ulteriori indicazioni

Decadenza

Il beneficiario dell’anticipo NASPI decade dal diritto a percepire l’anticipazione nell’ipotesi in cui si ricollochi come dipendente prima della scadenza teorica del periodo durante il quale avrebbe percepito la disoccupazione.

Nel caso in cui si configuri questa casistica, il beneficiario deve restituire all’INPS tutta l’indennità percepita.

La decadenza non opera nel caso di rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

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