Settembre 27, 2022

Una tantum 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti. Un iter lungo quattro mesi.

Di Antonio Licchetta – Responsabile Area normativa Patronato Epasa-Itaco

Il percorso che ha portato, per i lavoratori autonomi, alla possibilità di ottenere il bonus 200 euro previsto dal “Decreto Aiuti” è stato lungo e complesso, ma dal 26 settembre si può dire concluso. Prima di focalizzare l’attenzione sugli aventi diritto e sulle modalità di richiesta della misura, è utile ricordare brevemente le tappe principali che hanno portato, con il Decreto “Aiuti ter”, alla possibilità di ottenere un importo complessivo pari a 350 euro, in luogo dei 200 inizialmente previsti.

Come è noto, il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Aiuti”) ha introdotto, tra le altre misure, talune indennità una tantum per lavoratori e pensionati, volte a ristorare i beneficiari dalla significativa perdita di potere d’acquisto derivante dai rincari e dinamiche inflazionistiche in essere.

Tra i lavoratori interessati da tali indennità una tantum, all’art. 33 del “Decreto Aiuti” sono ricompresi i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (artigiani, commercianti, CD/CM e professionisti iscritti presso la Gestione separata), oltre ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, medici, ecc.).

La norma citata, nell’istituire un apposito “Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti”, con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro (successivamente incrementata di ulteriori 100 milioni dal D.L. n. 115/2022 – c.d. “Aiuti bis”), trova ora concreta applicazione con il Decreto Ministeriale 19 agosto 2022, pubblicato nella G.U. 24 settembre 2022, n. 224, il quale definisce criteri e modalità di erogazione della misura in parola.

Il quadro sopra descritto viene completato dalla ulteriore analoga misura prevista dal Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. “Aiuti ter”) che, all’art. 20, incrementa di ulteriori 150 euro l’indennità da 200 euro già prevista, ma solo per la medesima tipologia di beneficiari che, nel periodo di imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, l’indennità è riconosciuta nella misura di 350 euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro

Per coloro i quali hanno invece percepito, nel medesimo anno di imposta 2021, un reddito ricompreso tra 20.000 e 35.000 euro, l’indennità riconosciuta sarà pari a 200 euro.

Nulla spetterà agli autonomi con reddito, nel periodo di riferimento, superiore a 35.000 euro.

Con la Circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103, e la contestuale apertura della piattaforma informatica dell’Istituto per la presentazione delle domande, il quadro può dirsi completato, con uno sprint impressionante che in soli tre giorni (con domenica di mezzo) ha visto, dal 23 al 26 settembre, la pubblicazione del Decreto “Aiuti ter”, del D.M. attuativo, della Circolare INPS applicativa e della apertura della procedura telematica. Il tutto con sullo sfondo le insistenti (quanto immotivate) voci di un click day. Grande prova di efficienza o discutibile gestione amministrativa?

Passando al merito della misura, e in particolare alla platea interessata, possono ottenere l’indennità in questionei seguenti lavoratori autonomi:

  • iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, di cui alla L. n. 335/1995, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • iscritti ad una Cassa professionale di previdenza (avvocati, medici, ecc.).

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli autonomi INPS, mentre sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina di riferimento, gli interessati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (o 20.000 euro) nel periodo d’imposta 2021;
  2. Iscrizione presso la relativa gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”);
  3. Titolarità di partita IVA attiva e attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  4. Aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo dovuto, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  5. Nessuna titolarità di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  6. Nessuna percezione di analoga indennità una tantum 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”).

Al fine di ricevere l’indennità una tantum, gli interessati dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali a disposizione dei cittadini o per il tramite degli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

I professionisti iscritti esclusivamente alle casse professionali private (avvocati, medici, ecc.), sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti, laddove invece, in caso di contemporanea iscrizione anche ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto nazionale di previdenza, anche in questo caso con l’eventuale aiuto dell’ente di patronato.