Incentivo al posticipo del pensionamento

L'incentivo al posticipo del pensionamento è una misura introdotta per incoraggiare i lavoratori dipendenti a continuare la propria attività lavorativa anche dopo aver maturato i requisiti per alcune tipologie di pensione anticipata.
A chi è rivolto:
A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati
Requisiti:
Aver maturato i requisiti per la pensione "Quota 103" o anticipata entro il 31.12.2025

Che cos’è

L’incentivo al posticipo del pensionamento consiste nella facoltà per i lavoratori dipendenti pubblici o privati di rinunciare all’accredito contributivo della propria quota di contributi previdenziali destinati all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive.

In pratica, se il lavoratore esercita questa facoltà:

il datore di lavoro non versa la quota contributiva a carico del lavoratore all’ente previdenziale

• la somma corrispondente a questa quota viene corrisposta interamente e direttamente al lavoratore con la sua retribuzione

Un punto fondamentale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 è che queste somme non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali e non sono imponibili ai fini contributivi. Questa novità rende l’incentivo più vantaggioso rispetto alla precedente versione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

l’obbligo di versamento della quota IVS a carico del datore di lavoro rimane invece invariato.

A chi è rivolto

L’incentivo è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, iscritti all’A.G.O. o alle sue forme sostitutive ed esclusive.

Possono accedere all’incentivo coloro che maturano i requisiti minimi per l’accesso a una delle seguenti tipologie di pensione entro il 31 dicembre 2025:

Pensione anticipata flessibile (“Quota 103”)

Pensione anticipata di cui all’art. 24, co. 10, Legge n. 214/2011

Requisiti

Per accedere all’incentivo, i lavoratori devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

• essere iscritti all’A.G.O. o alle sue forme sostitutive ed esclusive alla data di esercizio della facoltà di rinuncia

maturare i requisiti per la pensione anticipata flessibile (“Quota 103”) o per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025

Si ricorda che i requisiti richiesti per “Quota 103” sono pari a 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva; mentre per la Pensione anticipata sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.

Ad entrambe le prestazioni si applica il regime delle cosiddette “finestre”.

Occorre, inoltre:

non essere già titolari di una pensione diretta, con l’unica eccezione dell’assegno ordinario di invalidità

non aver già conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni di età) o un’età inferiore se prevista dalla gestione di appartenenza.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo può essere esercitata dal lavoratore una sola volta nel corso della vita lavorativa e ha effetto su tutti i rapporti di lavoro dipendente del lavoratore, sia quelli in essere che quelli futuri. In caso di cambio datore di lavoro, l’incentivo viene applicato automaticamente. La facoltà di rinuncia è anche revocabile, ma anch’essa una sola volta nella vita lavorativa.

Termini di presentazione e decorrenza

I requisiti per la pensione devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2025.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo IVS produce effetti a partire da un momento specifico, in relazione alla “prima decorrenza utile” della pensione (cioè, la data in cui il lavoratore avrebbe potuto effettivamente andare in pensione, tenendo conto delle “finestre” di accesso):

se la domanda di rinuncia viene presentata prima della prima decorrenza utile della pensione: l’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore cessa a partire da tale prima decorrenza utile.

Esempio: Requisiti maturati il 28.06.2025, decorrenza (ipotetica) 01.10.2025. Facoltà di rinuncia esercitata il 16.08.2025. L’importo sarà erogato in busta paga già con la mensilità del 01.10.2025.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento: l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.

Esempio: Requisiti maturati il 28.06.2025, decorrenza (ipotetica) 01.10.2025. Facoltà di rinuncia esercitata il 01.10.2025. L’importo sarà erogato in busta paga dal 01.11.2025.

La domanda va presentata all’INPS anche per il tramite del Patronato. L’INPS verifica i requisiti di spettanza e risponde entro 30 giorni dalla richiesta (o dall’acquisizione di eventuale documentazione integrativa). L’INPS comunica l’esito della domanda al lavoratore e, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, al datore di lavoro.

Solo a seguito di questa comunicazione dall’INPS, il datore di lavoro può procedere a non versare la quota contributiva a carico del lavoratore e a corrisponderla direttamente a quest’ultimo

Effetti sui trattamenti pensionistici

L’incentivo ha effetti sulla quota contributiva di pensione poiché il montante contributivo individuale viene calcolato applicando solo l’aliquota a carico del datore di lavoro. Questo può avere un effetto sull’importo della futura pensione.

Per una valutazione sugli effetti e per la presentazione della domanda di certificazione puoi avvalerti del supporto del Patronato EPASA-ITACO.

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