Giugno 12, 2023

Congedo Parentale, indennità all’80% per un mese

Novità per i genitori con bambini under sei. La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 359, Legge n. 197/2022), infatti, ha innalzato dal 30% all’80% della retribuzione l’indennità di congedo parentale, per una sola mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l’indennità soltanto ad uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.

Chi ne può usufruire

Il beneficio però non è per tutti. Esso spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, restano pertanto esclusi i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Inoltre,

  1. il genitore deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022;
  2. il congedo indennizzato all’80% deve ricadere nei primi tre mesi di congedo parentale;
  3. il congedo deve essere fruito entro i sei anni del figlio, oppure entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
Congedo parentale a chi spetta secondo lNPS?

Il congedo parentale, secondo la normativa,  spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesielevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato –  di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se essa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
Patronato Epasa- Itaco a diposizione per la domanda

Per usufruire del congedo parentale è necessario fare una domanda. Il Patronato Epasa-Itaco è a disposizione dei genitori. Collegandosi, infatti al sito www.epasa-itaco.it è possibile trovare la sede più vicina e prendere un appuntamento ed essere aiutati nella compilazione e l’inoltro della domanda.