Cosa è
L’assicurazione contro le malattie professionali gestita dall’INAIL, insieme a quella contro gli infortuni in occasione di lavoro, è parte integrante del sistema di previdenza sociale garantito ai lavoratori dalla nostra Costituzione.
Si tratta di una forma di tutela obbligatoria riconosciuta dall’ordinamento non in forma generalizzata, ma in favore di una pluralità di categorie di lavoratori occupati in attività individuate dalla legge come rischiose.
A chi spetta
Quali sono i lavoratori assicurati dal rischio di malattie professionali?
Per rispondere a questo interrogativo occorre fare riferimento al T.U. 1124/1965, che racchiude tutta la disciplina in tema di protezione contro i rischi da lavoro e alla salute.
È qui che si rinviene, infatti, l’elenco tassativo delle attività ritenute per legge meritevoli di tutela; un elenco arricchitosi negli anni per effetto degli interventi normativi e giurisprudenziali succedutisi in materia, e che consente agevolmente di classificare le lavorazioni protette in due grandi gruppi.
Rientrano, in primo luogo, tra le attività tutelate, quelle che comportano l’uso diretto di macchine, apparecchi e impianti.
Per tali ragioni, tra i soggetti esposti al rischio di malattie professionali vi sono, a titolo esemplificativo, i lavoratori del settore metallurgico, dell’edilizia, del settore dei trasporti, di tutta la manifattura, tutti coloro che svolgono attività in cantieri, stabilimenti e laboratori, nonché i lavoratori coinvolti nell’utilizzo di strumentazioni elettroniche.
Tra le attività protette rientrano, poi, tutte quelle lavorazioni che pur non comportando l’utilizzo diretto di macchinari o impianti si caratterizzano per l’esercizio di opera manuale.
E così, sotto tale profilo, vi rientrano, sempre a titolo esemplificativo: le attività di artigiani, falegnami, vetrai, gelatai, fornai, sarti, di professionisti del settore benessere (parrucchieri ed estetiste), di addetti in attività agricole, boschive e di allevamento di animali; tutti tutelati dal rischio derivante dalle modalità e tipologie di lavorazioni esercitate, strettamente esecutive e manuali, o dalla esposizione a sostanze potenzialmente nocive.
Da tali esemplificazioni si evince come la tutela assicurativa si estenda alla gran parte delle categorie professionali riconducibili ai settori dell’artigianato, dell’industria e dell’agricoltura.
Diverse, tuttavia, rimangono le categorie professionali a tutt’oggi escluse dalla copertura assicurativa INAIL, per mancanza dei requisiti sopra citati o per espressa disposizione di legge.
Tra queste vi sono i liberi professionisti, gli agenti di commercio e i commercianti titolari di impresa individuale, che in applicazione del citato T.U. 1124/1965, in quanto ritenuti non esposti ad attività particolarmente rischiose, non sono soggetti all’obbligo di assicurare sé stessi.
Di particolare attualità è, poi, il dibattito che auspica un intervento in favore della categoria dei vigili del fuoco, i quali seppur impegnati in contesti di emergenza e in attività senza dubbio rischiose continuano ad essere esclusi dall’obbligo assicurativo, in ragione dell’assimilazione di tale Corpo agli altri Corpi militari, per i quali trova ancora applicazione la tutela, alternativa a quella INAIL e meno immediata, derivante dalla c.d. causa di servizio.
Caratteristiche
Le malattie di origine professionale più denunciate negli ultimi anni in Italia sono quelle osteo-articolari e muscolo-tendinee, l’ipoacusia da rumore e le malattie respiratorie, interessanti perlopiù il comparto delle costruzioni e quello degli autotrasportatori.
L’onere assicurativo (il versamento del cosiddetto “premio”) ricade unicamente sul datore di lavoro, sull’artigiano titolare (senza dipendenti) o sul lavoratore autonomo dell’agricoltura.
Al decorso di una malattia professionale può conseguire una condizione di inabilità per il lavoratore, per effetto della quale sono erogate dall’INAIL, a richiesta dell’assicurato, prestazioni economiche e sanitarie.
Il periodo in cui il lavoratore non è in grado di attendere al proprio lavoro è indennizzato con una indennità giornaliera “temporanea”, sostituiva della retribuzione.
Quando dopo la guarigione clinica rimangano comunque dei postumi all’integrità psicofisica (cosiddetto danno biologico), è liquidato un indennizzo in capitale in unica soluzione, oppure un indennizzo in rendita, in ratei mensili per tutta la vita, in funzione del grado di inabilità permanente residuato (D. lgs n. 38/2000).
Tra le principali prestazioni vi sono anche le prime cure ambulatoriali e riabilitative, le visite mediche, e la fornitura di protesi ed ausili necessari.
Va ricordato, infine, che la tutela contro le malattie professionali si estende anche ai lavoratori non più in esercizio, ex assicurati INAIL e titolari di pensione.
L’azione per richiedere le prestazioni legate all’accertamento di una malattia professionale si prescrive, infatti, nel termine di tre anni decorrente dal momento in cui il soggetto acquisce la consapevolezza di essere affetto da una malattia di probabile origine lavorativa.
In tal caso, l’interessato dovrà trasmettere copia del certificato medico all’ultimo datore di lavoro, presso cui operava prima di andare in pensione, il quale provvederà, nel rispetto della procedura ordinaria, ad inviare la denuncia di malattia professionale all’INAIL.
Le prestazioni assicurative possono essere richieste anche tramite gli enti di Patronato.
Il Patronato EPASA-ITACO è a disposizione per l’inoltro delle relative istanze e per fornire assistenza medico-legale ai fini del riconoscimento dei trattamenti dovuti.
Per maggiori informazioni puoi prendere contatti con una delle nostre sedi, o visitare il nostro sito:
https://www.epasa-itaco.it/categoria_servizi/malattie-infortuni-e-invalidita/