CHE COS’E
L’assegno di maternità dello Stato, denominato dall’art. 75 del D.lgs n. 151/2001 “Assegno di Maternità per lavori atipici e discontinui” è una prestazione assistenziale a carico dello Stato ed erogata dall’INPS.
A CHI E’ RIVOLTO
La prestazione è destinata alle madri che lavorano saltuariamente, in modo occasionale o precario, nonchè alle stagionali disoccupate o in cassa integrazione.
Il diritto è riconosciuto anche ai cittadini extracomunitari che siano:
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- familiari titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
- familiari titolari della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Secondo la norma “sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
REQUISITI
Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
- se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale;
- se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non deve essere superiore a nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.
Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
in presenza delle condizioni indicate sopra l’Assegno spetta “in via esclusiva” al padre, anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’Assegno o di altra prestazione di maternità;
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo:
- deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- al momento della nascita (in caso di evento parto) anche la madre doveva essere regolarmente soggiornante e residente in Italia;
- il figlio, al momento della domanda, deve essere stato riconosciuto dal padre;
- il figlio, al momento della domanda, deve trovarsi presso la famiglia anagrafica del padre, soggetto alla sua potestà e non in affidamento presso terzi;
VALORE DELL’ASSEGNO
L’importo dell’Assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice d’inflazione calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2025 l’importo ammonta a 2.508,04 euro, da corrispondere in un’unica soluzione.
L’assegno viene erogato in misura intera se la madre non ha diritto a nessuna indennità di maternità, oppure in misura differenziale se la madre ha diritto ad una indennità di maternità di importo complessivamente inferiore all’assegno stesso.
L’Assegno non è cumulabile con le altre prestazioni a sostegno della maternità percepite a qualsiasi titolo, tuttavia, se l’importo dell’Assegno dello Stato è superiore a quello delle prestazioni di maternità già riscosse, è possibile fare richiesta per la quota differenziale.
COME RICHIEDERLO
La domanda per l’assegno deve essere presentata, sul sito dell’INPS, esclusivamente on line, entro sei mesi:
– dalla nascita del bambino
– dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale