Congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap grave

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. È possibile richiedere il congedo straordinario per un periodo massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
A chi è rivolto:
Ai lavoratori dipendenti che assistono familiari portatori di handicap grave
Requisiti:
Presenza di handicap grave rapporto di lavoro dipendente convivenza con il portatore di handicap assenza di ricovero ospedaliero del portatore di handicap

Che cos’è

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. È possibile richiedere il congedo straordinario per un periodo massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. 

Il congedo straordinario regolamentato dall’art. 42 del D.lgs 151/2001,  non può superare la durata di due anni per ciascun portatore di handicap e nell’arco della vita lavorativa, e può essere fruito in modo continuativo, o frazionato, anche a giornate lavorative.

A chi è rivolto

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine tassativo di priorità:

Requisiti

Come richiederlo

Prima di presentare la domanda telematica all’INPS, è opportuno comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire del congedo straordinario.

Qualora i contratti collettivi non definiscano le modalità operative, vige quanto disposto dal Decreto Legge n. 278/2000 (art. 2, commi 3 e 4), ossia:

La domanda di congedo straordinario deve essere  presentata esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell’INPS. Alla domanda deve essere allegata copia del verbale del riconoscimento dell’handicap grave.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Retribuzione di riferimento

Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all”ultima retribuzione percepita, tuttavia la retribuzione massima di riferimento, stabilita ogni anno dall’INPS, non può superare, per l’anno 2023 l’importo di € 40.366,77, al quale corrisponde la contribuzione figurativa massima accreditabile di € 13.320,23.

Per l’anno 2024 la retribuzione massima di riferimento è pari 42.545,86 euro alla quale corrisponde la contribuzione figurativa pari a euro 14.040,14.

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