Che cos’è
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa, pari a tre mesi per ogni genitore, concesso alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi entro il primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione.
A chi è rivolto
L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici/lavoratori autonomi:
- artigiane,
- commercianti,
- coltivatrici dirette, colone e mezzadre,
- imprenditrici agricole professionali,
- pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Requisiti
Per ottenere il riconoscimento è necessario:
- il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale
- la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo indennizzabile per maternità.
Misura dell’indennità
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’30% della retribuzione convenzionale stabilita ogni anno, in base alla rivalutazione dell’indice ISTAT.
Categoria | Retribuzione giornaliera | Indennità maternità (30%) |
Artigiane | € 56,87 | € 17,06 |
Commercianti | € 56,87 | € 17,06 |
Coltivatrici dirette, colone e mezzadre | € 50,59 | € 15,17 |
Pescatrici | € 31,60 | € 9,48 |
Compatibilità
L’indennità di congedo parentale è incompatibile con l’attività lavorativa, pertanto vi è l’ìobbligo di astenersi dal lavoro.
Come richiederlo
Documenti da allegare alla domanda di congedo parentale:
- documento di identità;
- certificato di nascita;
- Dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative all’anno in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
- Mod. F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati.
Termini di presentazione
Le lavoratrici/lavoratori autonome devono presentare la domanda di congedo, telematicamente all’INPS, prima dell’inizio del congedo.