A chi è rivolto
Ai medici/odontoiatri con posizione contributiva articolata in più gestioni previdenziali.
Requisiti
Il richiedente:
- non deve risultare titolare di trattamento pensionistico (presso l’ENPAM o altra gestione previdenziale obbligatoria);
- può essere in possesso dei requisiti per il diritto a trattamento pensionistico autonomo in uno degli enti interessati.
Pensione di vecchiaia
Per un medico che presenti la relativa domanda al compimento dei 67 anni di età, può configurarsi come una prestazione a formazione progressiva: la quota INPS, sotto forma di acconto di pensione, potrà essere percepita immediatamente, in presenza di 20 anni di contribuzione complessiva; la quota ENPAM potrà aggiungersi al preliminare acconto di pensione, solo al compimento dei 68 anni, generandosi in tal modo una pensione unica.
Tuttavia, se il medico prosegue l’attività svolta in convenzione con il SSN oltre i 68 anni, non si avrà la formazione progressiva della prestazione e la decorrenza del trattamento sarà dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività.
La libera professione medica può essere svolta anche dopo il pensionamento in regime di cumulo contributivo.
Pensione anticipata
A prescindere dall’età, occorre aver maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva, per gli uomini; per le donne, 41 anni e 10 mesi. La decorrenza della pensione slitta per effetto di una finestra trimestrale. Occorre aver cessato le attività diverse dalla libera professione medica.
Il medico iscritto ENPAM, che intenda accedere alla pensione anticipata in cumulo, dovrà sia aver cessato l’attività professionale, svolta in regime di convenzionamento o accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, sia aver maturato un’anzianità di laurea di almeno 30 anni.
Calcolo della pensione
Ogni ente determina la quota parte di pensione, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo le proprie regole di calcolo. L’ENPAM determinerà il trattamento “pro quota”, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole specifiche delle gestioni in cui il medico/odontoiatra risulti iscritto (Quota A e Quota B del Fondo di Previdenza Generale, Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata).
In caso di accesso del medico alla pensione anticipata in cumulo, l’importo del trattamento “pro quota” a carico della “Quota A” è determinato con calcolo contributivo.
Pagamento della pensione
Ogni gestione corrisponde il trattamento pensionistico “pro quota”, in relazione ai periodi contributivi maturati.
L’assegno comprensivo di tutte le quote è erogato dall’INPS, in tredici mensilità.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata anche tramite il Patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.