Che cos’è
La Dis-coll è un’indennità di disoccupazione mensile che viene corrisposta agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di cessazione dello stesso.
L’indennità potrà essere erogata per un periodo non superiore a 6 mesi.
Dal 1° gennaio 2022 la Dis-coll verrà erogata per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
La prestazione sarà erogata per un periodo non superiore a 12 mesi
A chi è rivolta
La Dis-coll spetta:
- ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto
- agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
Soggetti esclusi
- collaboratori titolari di pensione
- titolari di partita IVA
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
Requisiti
- stato di disoccupazione al momento della domanda
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione e l’evento stesso.
Misura
Ai fini della determinazione dell’importo del trattamento di disoccupazione il reddito medio mensile da utilizzare per il calcolo dell’indennità, è costituito dal reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati, diviso il numero dei mesi di contribuzione o frazioni di esso relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente.
L’importo della prestazione sarà pari 75% del reddito medio mensile di riferimento, se questo è pari o inferiore, per l’anno 2024, ad € 1425,21. Se il reddito medio mensile di riferimento è superiore a € 1.425,21 l’indennità sarà pari al 75% di tale cifra, a cui si aggiunge il 25% del differenziale tra reddito medio mensile e il predetto importo.
L’importo massimo dell’indennità mensile non può comunque superare, nel 2024, l’importo di € 1.550,42
Per gli eventi di cessazione verificatesi dal 1° gennaio 2022 la prestazione sarà ridotta del 3% dal sesto mese di erogazione
Per le cessazioni veririfcate si fino al 31 dicembre 2021 la presatazione subirà una dirduzione del 3% dal 4° mese di erogazione
Compatibilità
La Dis-coll è compatibile con attività lavorativa non superiore a 5 giorni e con le sole attività di natura parasubordinata e autonoma.
Il limite di reddito al fine della compatibilità con la prestazione Dis-Coll, è pari a € 5.500 per lavoro autonomo e € 8.500 per lavoro come parasubordinato.
Contribuzione figurativa
A decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa, non riconosciuta per i periodi di fruizione dell’indennità fino al 31 dicembre 2021
Quest’ultima è rapportata al reddito medio mensile dell’interessato, entro un limite pari a 1,4 volte il massimale Dis-coll previsto per l’anno in corso.
Come richiederla
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina
Termini di presentazione
La Dis-coll deve essere presentata entro 68 giorni dalla data della cessazione dal lavoro pena la decadenza.
Per le domande presentate entro l’ottavo giorno dalla cessazione, l’indennità verrà erogata dal giorno successivo alla cessazione; per le domande presentate dopo tale data, la prestazione verrà erogata dal giorno successivo alla domanda.