NASpI: indennità mensile di disoccupazione

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
A chi è rivolto:
Lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro

Che cos’è.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

La Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del lavoro.

Ai fini della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione della prestazione di disoccupazione. 

La prestazione è erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa sia presentata dopo l’ottavo giorno.  

La Naspi decade nei seguenti casi:

Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.

A chi è rivolta

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi: 

Restano esclusi invece:

Requisiti

I requisiti necessari per ottenere la prestazione sono:


Requisito Lavorativo

Misura

La durata della disoccupazione NASpI varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto, infatti, l’indenntià è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a 1.425,21 euro per il 2024.

Inoltre, se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo, la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento (1.425,21 euro per il 2024) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.

In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge pari per il 2024 a 1.550,42 euro.

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere:

– dal primo giorno del sesto mese di fruizione per i beneficiari che abbiano meno di 55 anni di età;

– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per le disoccupazioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2021 la prestazioni verrà ridotta del 3% ogni mese dal 4° mese.

Compatibilità

La Naspi prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di un’attività autonoma o parasubordinata, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa: 

 In tutti i casi l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la prestazione sarà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto.  

Come richiederla

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina

Documenti da allegare: 

  1. Documento di identità in corso di validità; 
  2. Lettera di licenziamento o contratto con data inizio e fine rapporto lavorativo; 
  3. Busta paga ultimo rapporto lavorativo;.

Termini di presentazione

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, decorrenti dalla:

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