Indennità una tantum per i superstiti

Ai superstiti di assicurato che non hanno diritto alla pensione indiretta, può spettare una indennità una tantum calcolata in base agli anni di contribuzione.
A chi è rivolto:
Ai superstiti che non hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
Requisiti:
I requisiti variano a secondo che il dante causa era in possesso di contribuzione prima e dopo il 1996

Ai superstiti di assicurato che non hanno diritto alla pensione indiretta, può spettare una indennità una tantum calcolata in base agli anni di contribuzione. La tipologia di prestazione varia a seconda che il dante causa fosse iscritto prima o dopo il 1996.

Indennità una tantum nel sistema contributivo

Ai sensi dell’art. 1, co. 20, Legge n. 335/1995, l’indennità spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo (primo contributo versato/accreditato dal 01.01.1996). I superstiti aventi diritto sono gli stessi che possono aver titolo alla pensione ai superstiti

L’indennità spetta a condizione che:

L’indennità è calcolata moltiplicando l’ammontare mensile dell’assegno sociale per il numero delle annualità di contribuzione accreditata all’assicurato. Per periodi inferiori all’anno, l’indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

Il diritto all’indennità è soggetto a prescrizione decennale.

Indennità una tantum nel sistema retributivo/misto

Ai sensi dell’art. 13, Legge n. 218/1952, l’indennità spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema retributivo/misto (primo contributo versato/accreditato prima del 01.01.1996). Gli aventi diritto sono gli stessi che possono aver titolo alla pensione ai superstiti

In questo caso, l’importo dell’indennità è rapportato all’ammontare dei contributi versati.

L’indennità spetta ai superstiti aventi titolo a condizione che:

La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato.

La domanda di indennità una tantum può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina

Compila la Pratica online

Pratica online

Consegna la Pratica in ufficio

Pratica in ufficio
Seguici sui nostri canali social