Ai superstiti di assicurato che non hanno diritto alla pensione indiretta, può spettare una indennità una tantum calcolata in base agli anni di contribuzione. La tipologia di prestazione varia a seconda che il dante causa fosse iscritto prima o dopo il 1996.
Indennità una tantum nel sistema contributivo
Ai sensi dell’art. 1, co. 20, Legge n. 335/1995, l’indennità spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo (primo contributo versato/accreditato dal 01.01.1996). I superstiti aventi diritto sono gli stessi che possono aver titolo alla pensione ai superstiti
L’indennità spetta a condizione che:
- non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta
- i superstiti non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale
- i superstiti si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge
L’indennità è calcolata moltiplicando l’ammontare mensile dell’assegno sociale per il numero delle annualità di contribuzione accreditata all’assicurato. Per periodi inferiori all’anno, l’indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
Il diritto all’indennità è soggetto a prescrizione decennale.
Indennità una tantum nel sistema retributivo/misto
Ai sensi dell’art. 13, Legge n. 218/1952, l’indennità spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema retributivo/misto (primo contributo versato/accreditato prima del 01.01.1996). Gli aventi diritto sono gli stessi che possono aver titolo alla pensione ai superstiti
In questo caso, l’importo dell’indennità è rapportato all’ammontare dei contributi versati.
L’indennità spetta ai superstiti aventi titolo a condizione che:
- il de cuius non era titolare di pensione diretta;
- non sussista in capo a nessuno dei superstiti, il diritto alla pensione indiretta;
- risulti complessivamente accreditata in favore del lavoratore deceduto, nel periodo di cinque anni che precede la morte, contribuzione pari ad almeno un anno.
La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato.
La domanda di indennità una tantum può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina