Che cos’è
I familiari di assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, come individuati dalla normativa, possono richiedere la pensione ai superstiti che prende il nome di:
- pensione di reversibilità, se il deceduto era già titolare di pensione diretta;
- pensione indiretta, se il deceduto ancora lavorava.
A chi è rivolto
La pensione ai superstiti può essere richiesta:
- dal coniuge, anche se separato legalmente;
- dal coniuge divorziato non passato a nuove nozze;
- dal componente superstite dell’unione civile (Legge n. 76/2016);
- dai figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’università. Sono ricompresi i nipoti minorenni e i nipoti maggiorenni orfani e inabili;
- in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Requisiti
Per poter presentare domanda di pensione ai superstiti:
- nel caso di pensione di reversibilità, è richiesto che il dante causa sia stato titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione alla data del decesso;
- in caso di pensione indiretta, è richiesto che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione (780 contributi settimanali)
oppure - 5 anni di assicurazione e contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.
Per i figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, deve essere verificato che alla data del decesso sussista anche il “requisito del carico” con il quale si intende:
a) la verifica dello stato di non autosufficienza economica;
b) la verifica del mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.
Importo della pensione
La pensione ai superstiti spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o
che sarebbe spettata all’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti
misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le
aliquote di reversibilità sono le seguenti: - un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.
Cumulabilità
Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995, la quota di pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti della Tabella F della predetta Legge.
I limiti di cumulabilità non si applicano se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.
I redditi da valutare sono (Circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996):
– redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni,
– reddito della casa di abitazione
– competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione. Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare.
Come richiederlo
La domanda di pensione ai superstiti può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina
Decorrenza
La pensione ai superstiti spetta dal 1° giorno del mese successivo alla morte del de cuius.