Pensione ai superstiti con contribuzione italiana e estera

I familiari di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, possono richiedere la pensione ai superstiti, anche nel caso il dante causa ha svolto attività di lavoro all'estero in paesi convenzionati con l'Italia.
A chi è rivolto:
La pensione ai superstiti può essere richiesta dai familiari di assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS e che vantano anche contribuzione per attività di lavoro svolta all'estero in paesi convenzionati con l'Italia.
Requisiti:
I requisiti variano a seconda delle caratteristiche del soggetto deceduto e del familiare superstite.

CHE COS’È

I familiari di assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, come individuati dalla normativa, possono richiedere la pensione ai superstiti che prende il nome di:

La prestazione può essere richiesta anche se il dante causa ha svolto attività di lavoro all’estero o era titolare di pensione liquidata in Convenzione internazionale.

A CHI È RIVOLTO

I beneficiari di questa pensione sono gli stessi della pensione ai superstiti liquidata in regime nazionale.

REQUISITI

Per poter presentare domanda di pensione ai superstiti:

  1. nel caso di pensione di reversibilità, è richiesto che il dante causa sia stato titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione alla data del decesso;
  2. in caso di pensione indiretta, è richiesto che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:

Per i figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, deve essere verificato che alla data del decesso sussista anche il “requisito del carico” con il quale si intende:

a) la verifica dello stato di non autosufficienza economica;

b) la verifica del mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.

CUMULABILITÀ

Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995, la quota di pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti della Tabella F della predetta Legge.

I limiti di cumulabilità non si applicano se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.
redditi da valutare sono (Circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996):
– redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni,
– reddito della casa di abitazione
 competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione. Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare.

COME RICHIEDERLO

La domanda di pensione ai superstiti con contribuzione italiana ed estera può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina

DECORRENZA

La pensione ai superstiti spetta dal 1° giorno del mese successivo alla morte del de cuius. 

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