CHE COS’È
I familiari di assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, come individuati dalla normativa, possono richiedere la pensione ai superstiti che prende il nome di:
- pensione di reversibilità, se il deceduto era già titolare di pensione diretta;
- pensione indiretta, se il deceduto ancora lavorava.
La prestazione può essere richiesta anche se il dante causa ha svolto attività di lavoro all’estero o era titolare di pensione liquidata in Convenzione internazionale.
A CHI È RIVOLTO
I beneficiari di questa pensione sono gli stessi della pensione ai superstiti liquidata in regime nazionale.
REQUISITI
Per poter presentare domanda di pensione ai superstiti:
- nel caso di pensione di reversibilità, è richiesto che il dante causa sia stato titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione alla data del decesso;
- in caso di pensione indiretta, è richiesto che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione (780 contributi settimanali)
oppure - 5 anni di assicurazione e contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. Questo requisito può essere perfezionato anche utilizzando contribuzione maturata per attività di lavoro svolta all’estero, in paesi convenzionati con l’Italia.
Per i figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, deve essere verificato che alla data del decesso sussista anche il “requisito del carico” con il quale si intende:
a) la verifica dello stato di non autosufficienza economica;
b) la verifica del mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.
CUMULABILITÀ
Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995, la quota di pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario nei limiti della Tabella F della predetta Legge.
I limiti di cumulabilità non si applicano se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.
I redditi da valutare sono (Circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996):
– redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni,
– reddito della casa di abitazione
– competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione. Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare.
COME RICHIEDERLO
La domanda di pensione ai superstiti con contribuzione italiana ed estera può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina
DECORRENZA
La pensione ai superstiti spetta dal 1° giorno del mese successivo alla morte del de cuius.