Che cos’è
Chi ha lavorato all’estero può richiedere la pensione in applicazione della normativa internazionale (Regolamenti UE e Accordi/Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale) totalizzando i contributi italiani e quelli esteri.
La pensione in convenzione internazionale può essere quindi richiesta se è stata svolta attività lavorativa in uno o più dei paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni o Accordi bilaterali.
Requisiti
Per poter usufruire della pensione in convenzione internazionale occorre aver maturato un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese (ad esempio l’Italia) che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto è pari ad un anno (52 settimane), mentre per gli Accordi/Convenzioni bilaterali, questo periodo minimo è stabilito da ogni singolo accordo.
E’ utile sottolineare che pur a seguito della BREXIT (recesso del Regno Unito dall’Unione europea), con la circolare n. 53/2021, l’INPS ha chiarito che nulla varia (con alcune limitate eccezioni, come ad esempio l’integrazione al trattamento minimo o le maggiorazioni sociali) in materia di totalizzazione internazionale sia con riferimento a periodi precedenti e o successivi al 31.12.2020.
Compatibilità
Per poter accedere alla pensione liquidata in convenzione internazionale, occorre cessare l’attività lavorativa dipendente svolta sia in Italia che all’estero.
In Italia, la titolarità di pensione a carico di stato estero non inficia il diritto a richiedere la prestazione in regime di convenzione internazionale.
Come richiederlo
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.