Infortunio in itinere

Dal marzo 2000 sono riconosciuti dall'INAIL anche gli infortuni che si verificano in occasione degli spostamenti compiuti per finalità lavorative.
A chi è rivolto:
Lavoratori soggetti ad obbligo assicurativo.
Requisiti:
Eventi occorsi durante il percorso: casa/lavoro; lavoro/luogo di consumazione dei pasti; tra più luoghi di lavoro.

Che cos’è

La tutela assicurativa comprende gli infortuni dei lavoratori accaduti anche durante il normale percorso:

A chi è rivolto

Lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo (dipendenti, parasubordinati, alcuni lavoratori autonomi come gli artigiani e coltivatori diretti).

Requisiti

Affinché l’infortunio sia indennizzabile è indispensabile che:

L’infortunio è tutelato anche in caso di interruzioni o deviazioni del normale percorso, purché dovute a:

L’assicurazione opera anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Come richiederlo

Per il riconoscimento di un infortunio in itinere è necessario:

L’infortunato potrà essere assistito dal nostro patronato nella richiesta di primo pagamento della indennità temporanea assoluta, nelle richieste di indennizzo in caso di danni permanenti o per ottenere ulteriori prestazioni correlate.

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Termini di presentazione

La denuncia di infortunio, anche in itinere, non guaribile entro 3 giorni deve essere trasmessa dal datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento dei riferimenti del certificato medico.

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