Che cos’è
La tutela assicurativa comprende gli infortuni dei lavoratori accaduti anche durante il normale percorso:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, in mancanza di mensa aziendale.
A chi è rivolto
Lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo (dipendenti, parasubordinati, alcuni lavoratori autonomi come gli artigiani e coltivatori diretti).
Requisiti
Affinché l’infortunio sia indennizzabile è indispensabile che:
- l’infortunio si sia verificato in orari compatibili con quelli di inizio o di fine della prestazione lavorativa;
- il tragitto percorso sia ricollegabile ad esigenze e finalità di servizio.
L’infortunio è tutelato anche in caso di interruzioni o deviazioni del normale percorso, purché dovute a:
- cause di forza maggiore;
- esigenze essenziali e improrogabili del lavoratore;
- adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Come richiederlo
Per il riconoscimento di un infortunio in itinere è necessario:
- il certificato di infortunio redatto dal medico che ha prestato la prima assistenza;
- la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro.
L’infortunato potrà essere assistito dal nostro patronato nella richiesta di primo pagamento della indennità temporanea assoluta, nelle richieste di indennizzo in caso di danni permanenti o per ottenere ulteriori prestazioni correlate.
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Termini di presentazione
La denuncia di infortunio, anche in itinere, non guaribile entro 3 giorni deve essere trasmessa dal datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento dei riferimenti del certificato medico.