Che cos’è
E’ l’infortunio avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o una astensione dal lavoro per più di 3 giorni, escluso quello dell’evento.
A chi è rivolto
Lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo (dipendenti, parasubordinati, alcuni lavoratori autonomi come gli artigiani e coltivatori diretti).
Requisiti
Per essere definito tale, è necessaria la contemporanea presenza di:
- una lesione;
- l’occasione di lavoro, affinché l’infortunio sia riconducibile ad esigenze e finalità di servizio, comprese quelle derivate dall’ambiente o dall’organizzazione del lavoro;
- la causa violenta, quale azione intensa e concentrata nel tempo idonea a produrre il danno.
Come richiederlo
Per il riconoscimento è necessario:
- il certificato di infortunio redatto dal medico che ha prestato la prima assistenza;
- la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro.
L’infortunato potrà essere assistito dal nostro patronato nella richiesta di primo pagamento della indennità temporanea assoluta, nelle richieste di indennizzo in caso di danni permanenti o per ottenere ulteriori prestazioni correlate.
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Termini di presentazione
La denuncia di infortunio non guaribile entro 3 giorni deve essere trasmessa all’INAIL dal datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento dei riferimenti del certificato medico.