Congedo/Indennità di maternità lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Congedo/indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
A chi è rivolto:
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Requisiti:
Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata

A chi spetta

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26 Legge n. 335/1995), “parasubordinateo libere professioniste, hanno diritto al congedo di maternità come previsto dall’art. 64 del Testo Unico, in caso di gravidanza, adozione o affidamento.

•Collaboratrici coordinate e continuative

•Lavoratrici a progetto e assimilate

•I sindaci, gli amministratori, i revisori di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica;

•Le associate in partecipazione

•Titolari di assegno di ricerca

•Professioniste con P.I. o senza Cassa professionale

•Le lavoratrici che svolgono prestazioni di lavoro autonomo occasionale

•I venditori porta a porta

Alle lavoratrici iscritte presso la G.S. sono riconosciute le disposizioni di legge riguardanti:

Requisiti

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, non assicurate ad altre gestione previdenziali e non pensionate, l’indennità di maternità spetta a condizione che:

1. risulti effettivamente accreditata o dovuta  una mensilità di contribuzione, comprensiva dell’aliquota maggiorata (0,72%) nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto.

2. I contributi versati o dovuti non devono essere inferiori alla contribuzione annua calcolata sul minimale stabilito di anno in anno.

In caso di retribuzione inferiore al minimale, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione alla somma versata.

Misura

Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie spettano 5 mesi di congedo:

Le lavoratrici non hanno l’obbligo di astenersi dall’attività durante il periodo di congedo per maternità.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile

Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi.

Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

L’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS.

Novità anno 2022

La Legge n. 234/2021, (Legge di Bilancio 2022), introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome.

Per le lavoratrici parasubordinate, invece, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi (anche in caso di adozione o affidamento):

Presentazione della domanda

La domanda telematica deve essere inoltrata telematicamente all’INPS competente territorialmente.

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