Che cos’è
Prestazione economica liquidata dall’INAIL allo scopo di indennizzare la diminuita attitudine al lavoro in conseguenza di eventi lavorativi lesivi.
E’ valutata secondo le tabelle allegate al T.U. 1124/1965, e non è soggetta a tassazione IRPEF.
A chi è rivolto
Lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo (dipendenti, parasubordinati, alcuni lavoratori autonomi come gli artigiani e coltivatori diretti).
Requisiti
La prestazione può essere richiesta:
- in caso di inabilità permanente di grado superiore all’11%;
- per infortuni occorsi e malattie professionali denunciate fino al 24 luglio 2000.
Decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
E’ erogata per tutta la vita, purché:
- permangano le condizioni di legge;
- l’inabilità riconosciuta in sede di revisione non risulti inferiore all’11%;
- la rendita non venga capitalizzata.
In caso di danno permanente inferiore all’11% non si ha diritto ad alcun indennizzo (franchigia).
Come richiederlo
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Termini di presentazione
La richiesta può essere presentata a seguito dell’invio della denuncia di infortunio o di malattia professionale.