Che cos’è
Procedimento finalizzato a garantire nel tempo la costante corrispondenza tra l’effettivo grado di inabilità dell’infortunato/tecnopatico e l’indennizzo corrisposto dall’INAIL.
A chi è rivolto
Lavoratori assicurati già indennizzati in rendita.
Requisiti
La revisione è disposta dall’INAIL oppure ad istanza dell’interessato, in caso di aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Il procedimento può concludersi:
- con l’aumento, la riduzione o la conferma del grado di inabilità già riconosciuto;
- con la soppressione della rendita, in caso di postumi riconosciuti inferiori alla soglia minima indennizzabile (11% per i danni accertati prima del 25 luglio 2000; 16% per i danni accertati dopo il 25 luglio 2000).
Come richiederlo
La domanda può essere inviata anche tramite il nostro patronato.
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Termini di presentazione
In caso di infortunio le revisioni possono essere richieste entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita, nel rispetto dei seguenti termini:
- la 1^ revisione, ad un anno dalla data di infortunio e 6 mesi dalla data di decorrenza della rendita;
- la 2^ e la 3^ a distanza di un anno dalla precedente;
- la 4^ alla scadenza del quadriennio;
- la 5^ alla scadenza del settennio;
- la 6^ alla scadenza del decennio.
L’ultima revisione può essere richiesta entro l’anno successivo alla scadenza del decennio.
In caso di malattie professionali le revisioni possono essere richieste, ogni anno, entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita nel rispetto dei seguenti termini:
- la 1^ revisione, dopo 6 mesi dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta oppure, in mancanza, dopo 1 anno dalla data di denuncia all’INAIL;
- le successive, a distanza non inferiore a 1 anno l’una dall’altra.
L’ultima revisione può essere richiesta entro l’anno successivo alla scadenza del quindicennio.
Per la silicosi e l’asbestosi la domanda di revisione può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra.