Ricaduta stato di inabilità temporanea assoluta

Il lavoratore che abbia ripreso servizio dopo un infortunio o una malattia professionale può incorrere in una nuova inabilità temporanea dovuta alle medesime precedenti lesioni lavorative,
A chi è rivolto:
Lavoratori soggetti ad obbligo assicurativo
Requisiti:
Ripresa dell'attività lavorativa; riacutizzazione di un precedente stato morboso indennizzato; certificato medico di riammissione in temporanea

Che cos’è

A seguito della ripresa della attività lavorativa può verificarsi la riacutizzazione di un processo morboso non legato all’intervento di una “nuova causa” ma conseguente ad un precedente infortunio o una malattia professionale già riconosciuti.

Il successivo periodo di inabilità si va a sommare al precedente, e decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, senza considerare il periodo di franchigia.

La liquidazione avviene sulla base della retribuzione percepita nei 15 giorni antecedenti la ricaduta, se più favorevole a quella presa a riferimento per il calcolo del primo periodo di inabilità.

A chi è rivolto

Lavoratori soggetti ad obbligo assicurativo già indennizzati per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Requisiti

Presupposti per il riconoscimento sono:

E’ necessario l’invio del certificato medico per la riammissione in temporanea, con l’indicazione dei motivi e dei giorni di prognosi richiesti, e dei riferimenti dell’evento.

Compatibilità

E’ incompatibile con l’indennità di malattia, di maternità, di disoccupazione e con il trattamento di integrazione salariale.

Come richiederlo

La prestazione può essere richiesta anche tramite il nostro patronato.

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