Giugno 27, 2023

Verso l’abolizione del Reddito di Cittadinanza

Tra le novità più significative contenute nell’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022) vi è la previsione di una riforma legislativa concernente le misure di contrasto alla povertà e di inclusione attiva, da adottarsi mediante il graduale superamento del Reddito di Cittadinanza.

Con la citata legge è stata, infatti, stabilita l’abrogazione della disciplina sul Reddito di Cittadinanza a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2024 e, contestualmente, la progressiva riduzione della platea dei beneficiari già nel corrente anno 2023.

In applicazione di quanto stabilito, infatti, i nuclei familiari composti da soggetti tutti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, nel 2023 potranno ricevere il Reddito di Cittadinanza entro il limite massimo di 7 mensilità

Da questo limite di durata rimangono esclusi, invece, sempre per espressa previsione della Legge di Bilancio, i nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente minore di età, oppure con disabilità, oppure con almeno 60 anni di età, che potranno beneficiare del Reddito o della Pensione di Cittadinanza per l’intera annualità, e dunque per 12 mesi.

A tali soggetti vanno aggiunti, per espressa estensione intervenuta con il D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) anche coloro che prima della scadenza dei sette mesi risultino presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, per i quali non troverà ugualmente applicazione la citata riduzione.

Ma come computare il limite massimo di 7 mensilità?

Per rispondere a questo interrogativo occorre distinguere i nuclei familiari già titolari del Reddito di Cittadinanza da quelli richiedenti la misura, per la prima volta, nell’anno 2023.

In assenza, ad oggi, di specifiche indicazioni amministrative sul punto, è ragionevole ritenere che:

– i beneficiari in forza di una domanda presentata a decorrere dal mese di febbraio 2022 percepiranno il sussidio fino alla mensilità di luglio 2023;

– i beneficiari in forza di una domanda presentata entro il mese di gennaio 2022, la cui scadenza (diciottesima mensilità) avverrebbe nel mese di giugno 2023 potranno presentare, previa sospensione di un mese (luglio 2023), richiesta di rinnovo del RdC. Tale rinnovo avrebbe durata pari ad una sola mensilità (agosto 2023), poiché la citata legge di Bilancio ha stabilito che non potranno esservi più di 7 ricariche della Carta RdC nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023;

– chi non ha mai percepito il RdC e vuole richiederlo potrà presentare domanda nel corso di tutto l’anno 2023: in caso di accoglimento l’importo sarà liquidato per un massimo di 7 rate mensili, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Quali alternative, dunque, al Reddito di Cittadinanza?

È questo l’interrogativo che si stanno ponendo decine di migliaia di beneficiari considerato l’approssimarsi, per la gran parte dei titolari cosiddetti “occupabili”, della scadenza della settima mensilità.

La riforma annunciata dalla Legge di Bilancio ha ricevuto concreta attuazione con l’approvazione del citato D.L. n. 48/2023, il quale ha introdotto due nuove prestazioni economiche, alternative tra loro e finalizzate al sostegno al reddito ed insieme alla inclusione sociale e lavorativa rivolte alle famiglie in difficoltà finanziaria.

Più in particolare:

  • i componenti i nuclei familiari tutti di età compresa tra 18 e 59 anni potranno richiedere, già a partire dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro”, per un massimo di 12 mesi e subordinato alla partecipazione a progetti di formazione e lavoro;
  • i nuclei familiari con almeno un componente minore di età, con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni, potranno richiedere, dal 1° gennaio 2024, l’“Assegno di Inclusione”, per un massimo di 18 mensilità, rinnovabile per altri 12 mesi, ed anch’esso subordinato alla adesione agli strumenti di politiche attive da parte dei soggetti attivabili al lavoro e non espressamente esonerati.

Sebbene il Decreto istitutivo di tali prestazioni sia attualmente in fase di conversione in Legge, si ritiene che la versione definitiva della disciplina non subirà rilevanti modifiche rispetto a quanto qui riportato.

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