La rendita contributiva Enasarco

Gli agenti di commercio, iscritti alla Fondazione Enasarco a partire dal 01/01/2012, possono valorizzare i contributi versati, anche se inferiori a 20 anni.
A chi è rivolto:
La prestazione si rivolge agli agenti di commercio iscritti alla Fondazione Enasarco a partire dal 01/01/2012.
Requisiti:
- 67 anni di età - 5 anni di anzianità contributiva

Caratteristiche

La rendita contributiva Enasarco è una prestazione reversibile, calcolata interamente con il sistema contributivo, ridotta in misura permanente del 2%, per ciascuno degli anni mancanti alla Quota 92.

A chi si rivolge

Gli agenti iscritti alla Fondazione Enasarco a partire dal 01/01/2012 potranno richiedere la rendita contributiva, qualora abbiano:

– compiuto almeno 67 anni di età
– maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva

Ambito di applicazione

Esclusione per chi ha iniziato a lavorare prima del 2012

Gli agenti di commercio che hanno iniziato l’attività prima del 2012 non possono richiedere la rendita contributiva Enasarco.

Attenzione per chi ha meno di 20 anni di contribuzione

Gli agenti “vecchi iscritti”, che hanno iniziato l’attività prima dell’anno 2012, con contribuzione inferiore ai 20 anni, in caso di cessazione o interruzione dell’attività, dovranno valutare, con la massima attenzione, l’eventuale possibilità di accedere alla contribuzione volontaria. Se presenti i requisiti previsti, la richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari andrà inoltrata entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività.

Casi limite

In situazioni borderline, ai fini del diritto alla prestazione, può essere valutato l’esercizio di fatto dell’attività, non solo la data formale del mandato.

Esempio favorevole

– Mandato conferito a novembre 2011

– Nessuna provvigione nel 2011

– Prima contribuzione riferita al primo trimestre 2012

→ Potrebbe essere considerato come inizio attività nel 2012, quindi ammissibile alla rendita contributiva.

Esempio sfavorevole

– Mandato conferito nel 2011

– Contribuzione già avviata nel quarto trimestre 2011


→ L’attività risulta iniziata nel 2011, quindi non si ha diritto alla rendita contributiva.

Casi di esclusione

Riconoscimento della prestazione ai superstiti

I superstiti dell’agente titolare di rendita contributiva potranno richiedere la reversibilità della prestazione.

Potranno accedere alla rendita indiretta i superstiti dell’agente iscritto alla Fondazione Enasarco dal 01/01/2012, che aveva maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva e aveva compiuto 67 anni al momento del decesso.

Riconoscimento di eventuale supplemento

Il titolare di rendita contributiva può continuare l’attività e alimentare il proprio conto previdenziale: trascorsi 5 anni dal conseguimento della prestazione, sarà possibile richiedere la liquidazione di un supplemento.

Presentazione della domanda

La domanda si presenta esclusivamente on line, dall’area riservata Inenasarco. La domanda può essere presentata tramite il patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca su “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

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