Pensione in Cumulo per “nuovi iscritti”

Il Cumulo della contribuzione, ex D.Lgs. n. 184/1997, consente, ai "nuovi iscritti", di accedere alla pensione sommando, gratuitamente, i contributi temporalmente non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali.
A chi è rivolto:
Il Cumulo della contribuzione, ex D.Lgs. n. 184/1997, è rivolto ai lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.
Requisiti:
Il Cumulo della contribuzione per i "nuovi iscritti" è richiedibile in presenza di contribuzione accreditata e/o versata in due o più gestioni previdenziali.

Che cos’è

Il decreto legislativo n. 184 del 1997 ha introdotto una particolare modalità di Cumulo della contribuzione che consente di sommare a titolo gratuito i contributi temporalmente non coincidenti per liquidare un unico trattamento pensionistico.

Chi può richiederlo

Questa tipologia di Cumulo della contribuzione può essere richiesta dai lavoratori che hanno accreditato o versato il primo contributo dalla data del 1° gennaio 1996 (“nuovi iscritti”), o che abbiano effettuato domanda di “opzione al contributivo” ai sensi dell’art. 1, co. 23, Legge n. 335/1995.

Possono esercitare questo diritto, gli iscritti a due o più forme di Assicurazione Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché gli iscritti alla Gestione separata.

È possibile richiedere l’applicazione di questo istituto anche se si è in possesso di contribuzione presso le Casse Professionali. Questa contribuzione, però, potrà essere utilizzata solo per raggiungere il diritto a pensione ma non per definirne l’importo.

Requisiti

Come già illustrato, la facoltà di Cumulo , opera nei confronti dei soggetti “nuovi iscritti” e i trattamenti pensionistici, quindi, che potranno essere liquidati saranno quelli previsti per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.

È utile sottolineare che il calcolo della pensione è interamente contributivo. Ogni gestione interessata determina il proprio pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione.

Considerato che i contributi riferiti alle Casse professionali possono essere utilizzati per la sola definizione del diritto a pensione, gli stessi non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell’importo del trattamento pensionistico.

Compatibilità

Per accedere alla pensione in regime di Cumulo è necessaria la cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, mentre non è richiesto che l’interessato cessi anche l’attività autonoma o parasubordinata.

Decorrenza

La pensione liquidata in regime di Cumulo decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

Come richiederlo

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il Patronato EPASA-ITACO. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

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