Lo status di soggiornante di lungo periodo è uno status permanente, che comporta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di durata decennale, in base al Regolamento (UE) 2017/1954 e alla sua attuazione in Italia con la Legge n. 238/2021, che ha modificato la durata di questa tipologia del permesso di soggiorno. Non più illimitata, ma decennale per gli adulti e quinquennale per i minori di 18 anni (Art. 9, co. 2 del TUI).
Il possesso di tale tipologia di permesso in Italia consente al suo titolare l’accesso a tutte le attività lavorative (salvo quelle per legge riservare ai soli cittadini italiani), a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali al pari dei cittadini italiani.
Inoltre, questo tipo di permesso consente al suo titolare di soggiornare per periodi superiori a 90 gg in altro Stato membro dell’Unione Europea a determinate condizioni, che variano da uno Stato all’altro.
Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni. La pregressa presenza quinquennale in Italia è, infatti, uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Requisiti per poter ottenere questo tipo di permesso
Lo straniero può chiedere alla Questura di competenza territoriale il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, purché sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I requisiti previsti per l’ottenimento di questa tipologia di soggiorno sono i seguenti:
- Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni
- L’assenza di condanne, con comprovata documentazione attestante che il cittadino straniero non sia pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
- Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente, fatte alcune eccezioni
- La disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (solo per il titolare)
- Al momento della richiesta l’interessato deve essere in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente esclusi dall’art. 9, co. 3, del T.U.I.
Le tipologia di permessi esclusi dalla possibilità di richiedere PDS UE per soggiornarti di lungo periodo
Ai sensi dell’art. 9, co. 3, del T.U.I, non possono richiedere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per i seguenti motivi:
- studio o formazione professionale
- protezione temporanea, sociale, speciale
- cure mediche
- sfruttamento lavorativo
- violenza domestica
- calamità naturale
- titoli di soggiorno di breve durata
- permesso diplomatico.
Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per i propri familiari
Il permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:
- Coniuge non legalmente separato e di età superiore a 18 anni
- Figli minori, anche dal coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore abbia dato il proprio consenso
- Genitori a carico
- Genitori ultra- sessantacinquenni
Requisiti per l’estensione del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
Per richiedere l’estensione del permesso di soggiorno ai propri familiari, occorre:
- La disponibilità di un reddito sufficiente secondo i requisiti stabiliti per il ricongiungimento familiare (che può derivare anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi)
- La disponibilità di un alloggio idoneo, debitamente attestabile tramite il certificato di idoneità alloggiativa
- La pregressa presenza regolare della durata quinquennale del familiare coinvolto nella procedura
Per tutte le altre informazioni vi potete rivolgere alla sede EPASA-ITACO più vicina.