Che cos’è
Prestazione economica integrativa della rendita.
Dal 1° gennaio 2023 l’importo è pari al 17% della rendita in godimento.
E’ liquidata unitamente al rateo mensile e non è soggetta a tassazione IRPEF.
A chi è rivolto
Destinatari della prestazione sono:
- i lavoratori titolari di rendita, anche unificata, per patologie asbesto-correlate;
- in caso di morte, gli eredi titolari di rendita ai superstiti.
Requisiti
E’ indispensabile:
- per i lavoratori assicurati, che l’inabilità o la menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita, pari o superiore all’11% in regime Testo Unico (per eventi antecedenti al 25 luglio 2000), o pari o superiore al 16% in regime “Danno Biologico” (per eventi successivi al 25 luglio 2000);
- per i familiari delle vittime dell’amianto, che la patologia abbia concorso a determinare la morte del lavoratore.
Come richiederlo
La prestazione aggiuntiva viene erogata d’ufficio dall’INAIL, senza necessità di presentare domanda.