Che cos’è
Prestazione economica erogata ai familiari dei lavoratori assicurati presso l’INAIL deceduti a causa di infortuni sul lavoro o patologie di origine professionale.
E’ rivalutata annualmente e non è soggetta ad IRPEF.
A chi è rivolto
E’ riconosciuta:
- al coniuge/unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio;
- ai figli:
- fino al 18° anno, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
- figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.
In mancanza di tali soggetti:
- ai genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte;
- ai fratelli e alle sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
Requisiti
La domanda deve essere corredata da documentazione sanitaria comprovante il nesso causale tra il decesso e l’evento lavorativo.
Decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore.
Compatibilità
E’ compatibile con le prestazioni di reversibilità liquidate dall’INPS.
Come richiederlo
La domanda può essere presentata anche tramite il nostro patronato.
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Termini di presentazione
La domanda deve essere inoltrata:
- in caso di lavoratore deceduto già titolare di rendita: entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui l’INAIL avvisa della possibilità di richiedere la prestazione;
- in caso di lavoratore deceduto non titolare di rendita: entro il termine di 3 anni decorrenti dalla data del decesso, oppure dalla data in cui si è avuta conoscenza della causa lavorativa del decesso.