Certificazione lavoratori “precoci”

La certificazione per i lavoratori "precoci" attesta il possesso dei requisiti necessari per la richiesta della pensione anticipata liquidata con i requisiti ridotti.
A chi è rivolto:
La certificazione del lavoro "precoce" può essere richiesta dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, nonché dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Requisiti:
Per poter presentare la certificazione per lavoro "precoce", occorre aver lavorato per almeno 12 mesi prima dei 19 anni di età ed essere in possesso delle ulteriori condizioni previste dalla norma. Occorre aver maturato anche almeno 41 anni di contributi.

Che cos’è

I lavoratori “precoci” possono chiedere all’INPS la certificazione per poter accedere alla pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto, pari a 41 anni di contributi nel 2024.

A questa tipologia di pensionamento si applica la “finestra mobile” di 3 mesi, con la sola eccezione riferita ad alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego (CPDEL, CPI, CPS e GIPUG), la cui finestra mobile, dal 2025, subirà un incremento fino a diventare pari a 9 mesi dal 1° gennaio 2028.

A chi è rivolto

Sono lavoratori “precoci” coloro che hanno svolto attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età, per almeno 12 mesi effettivi, anche se in modo non continuativo. 

La certificazione può essere richiesta:

purché, in entrambi i casi, possano rientrare in una delle categorie meritevoli di tutela, così come indicate dalla legge e di seguito specificate.  

Requisiti

La certificazione può essere richiesta da:

Compatibilità

Per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Questo trattamento pensionistico, infatti, non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo che intercorre tra la decorrenza di pensione e fino a quello che sarebbe stato il momento di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione anticipata per la generalità dei lavoratori.

Se il titolare di pensione percepisce, in questo periodo, redditi da lavoro, la pensione è sospesa fino alla conclusione del periodo di anticipo, con l’eventuale recupero da parte dell’INPS delle somme di pensione percepite indebitamente.

Come richiederlo

La domanda di certificazione per il beneficio pensionistico per i “precoci“, può essere presentata entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti richiesti (41 anni di contributi), fermo restando che i requisiti minimi (stato di disoccupazione, convivenza da almeno sei mesi, ecc.) siano stati già perfezionati alla data di presentazione della domanda di certificazione. 

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina

Termini di presentazione

Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio dell’INPS, residuano le necessarie risorse finanziarie. 

 L’INPS comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di certificazione: 

– entro il 30 giugno, per le domande di verifica presentate entro il 1° marzo;

– entro il 31 dicembre, per le domande di verifica presentate entro il 30 novembre. 

Se al momento della presentazione della domanda di certificazione sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti, può essere presentata contestualmente anche la domanda vera e propria di pensione.

La domanda di pensione, in ogni caso, potrà essere presentata solo a seguito dell’invio, da parte dell’INPS, della comunicazione contenente l’esito positivo dell’istruttoria della domanda di certificazione. 

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