Che cos’è
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
A chi è rivolto
In materia di invalidità civile, hanno diritto al collocamento mirato, le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
La condizione di disabilità viene accertata attraverso apposita visita effettuata dalla competente Commissione medica.
Per le persone non vedenti o sordomute, l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall’articolo 4 della legge 104/1992.
Requisiti
In particolare, le disposizioni relative al collocamento obbligatorio si applicano:
- agli invalidi civili in età lavorativa, per i quali sia stata accertata dalle commissioni mediche una riduzione della capacità lavorativa superiore al 46%;
- ai ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- ai sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata;
- agli invalidi del lavoro con un’invalidità (accertata dall’Inail) superiore al 33%;
- agli invalidi per servizio, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, per i quali sia stata riconosciuta una delle otto minorazioni previste dalla normativa in materia di pensioni di guerra.
Per l’accesso al collocamento non è previsto alcun limite di età (in precedenza fissato a 55 anni), salvo naturalmente quello stabilito per la cessazione dell’attività lavorativa.
Per accedere al collocamento mirato è quindi necessaria una percentuale di invalidità superiore al 45% e una certificazione che attesti le capacità residue al lavoro. Tale certificazione viene rilasciata dagli appositi comitati tecnici istituiti presso i Centri per l’impiego, quali organi provinciali preposti all’iscrizione dei lavoratori disabili negli appositi elenchi, che rilasciano le autorizzazioni e provvedono a far convergere domanda e offerta di lavoro.
Le aziende tenute che sono tenute ad adempiere all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, devono presentare richiesta presso i Centri per l’impiego.
Per i cittadini che richiedono l’applicazione delle norme sul collocamento mirato, la procedura è la stessa prevista per l’accertamento dell’invalidità civile.
La richiesta di inserimento per il collocamento mirato prevede l’iscrizione presso liste speciali, o liste di collocamento mirato, destinate all’inserimento lavorativo dei disabili. I soggetti iscritti presso le liste, hanno la priorità per l’inserimento nelle aziende con più di 15 dipendenti, obbligate a riservare una quota alle categorie protette.
Le aziende, comunque, possono computare nella quota di riserva i lavoratori che diventano disabili successivamente all’assunzione, oppure quelli che, sebbene già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o al 45% se disabili psichici, o al 33% se invalidi del lavoro.
Sono soggette a una particolare tutela anche le seguenti categorie:
- orfani e coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da tali cause;
- coniugi e figli di grandi invalidi di guerra, di servizio o di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati; familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) possono iscriversi nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, ma soltanto se possiedono ancora una residua capacità lavorativa.
L’interessato mantiene l’iscrizione nell’elenco della Legge 68/99 fintanto che è in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione. Nel dettaglio, si mantiene lo stato di disoccupazione necessario all’iscrizione nella graduatoria se:
- si è occupati con rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (in questo caso lo stato di disoccupazione è sospeso);
- il lavoro svolto, subordinato o parasubordinato, produce un reddito inferiore ad 8.000 euro lordi all’anno;
- il lavoro svolto produce un reddito inferiore a 4.800 euro lordi all’anno, se autonomo;
- il lavoro è svolto, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti. Se non viene svolto alcun lavoro dipendente la persona disabile iscritta nell’elenco della Legge 68 deve presentarsi spontaneamente al centro per l’impiego, almeno una volta all’anno, per riconfermare (mediante la sottoscrizione di un apposito modulo) la propria immediata disponibilità al lavoro (conferma Did).
In caso di mancata conferma, la persona perde lo stato di disoccupazione con conseguente cancellazione dall’elenco della Legge 68/99.
Come richiederlo
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.